CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS AL 110%?

Dopo aver preso in esame l’elenco degli interventi per il quale si può richiedere il Superbonus al 110%, è opportuno ora vedere chi può beneficiare di tale agevolazione fiscale.

Prima di tutto è opportuno ricordare che il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonchè sulle singole unità immobiliari.

Dunque, il Superbonus al 110% si può applicare agli interventi effettuati da:

  • i Condomìni;
  • le Persone Fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonchè gli altri enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, ai quali il Superbonus si estende fino al 30 giugno 2022.
  • le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
  • le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori limitati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quest’agevolazione fiscale non spetta, invece, per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

Fonte: Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

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