Per avere la detrazione del 90% è doveroso effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale risulti:
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la causale del bonifico;
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il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
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il numero di Partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
È possibile pagare utilizzando i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Inoltre, per usufruire del beneficio fiscale, il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a:
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indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
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comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
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conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutta la documentazione relativa e connessa agli interventi realizzati.
Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del “bonus facciate”.
Fonte: Circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate