Come già accennato nel precedente articolo, il Superbonus al 110% è un’agevolazione fiscale che viene concessa nei casi in cui vengono eseguiti degli interventi volti all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o alla riduzione del rischio sismico degli stessi.
Tale bonus spetta a coloro i quali svolgono, tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, interventi di:
- Isolamento Termico delle superfici che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- Sostituzione degli Impianti di climatizzazione invernale esistenti con impienti crentralizzati per le parti comuni degi edifici o con impinti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobili site all’interno di edifici plurifamiliari;
- Interventi Antisismici come quelli già previsti dal precedente “Sismabonus”.
Inoltre, se effettuati congiuntamente con uno degli interventi sopraelencati, possono entrare a far parte del Superbonus al 110% anche gli interventi di:
- Efficientamento Energetico che rientrano nel cosiddetto “Ecobonus”;
- Installazione di Infrastrutture per la Ricarica di Veicoli Elettrici negli edifici;
- Installazione di Impianti Solari Fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati dal D.P.R. 412/1993;
- Installazione contestuale o successiva di Sistemi di Accumolo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.