Un elemento a cui bisogna prestare attenzione sono gli interventi di efficienza energetica.
Infatti, i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
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i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
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i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, aggiornato al decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Un particolare occhio di riguardo è da dare anche alle spese escluse dal “bonus facciate”:
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effettuate per investimenti sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
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sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Inoltre, è da sapere che la detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata. Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”.
Fonte: Circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate