Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
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di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
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su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
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sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, dunque, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il “Bonus Facciate” non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano:
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il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
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il consolidamento, il ripristino compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
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i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Fonte: Circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate