Il “Bonus Facciate” 2020 è rivolto a tutti coloro effettuino spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Sono inclusi nel bonus facciate anche gli interventi strumentali, di sola pulitura o tinteggiatura esterna!
È necessario però che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968) oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Cosa significa zona A o B? Ecco la spiegazione:
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Zona A → comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
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Zona B → include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone la cui superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono dunque esclusi dal “Bonus Facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Fonte: Circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate